1. In attuazione dell'
articolo 4, comma 1, n. 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo regionale e alla sua conservazione, quale bene insostituibile per la qualitą della vita, lo sviluppo economico del territorio, la sicurezza idrogeologica, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversitą, in armonia con i principi della
legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), e della
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).