Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 1
 (Finalitą)
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo regionale e alla sua conservazione, quale bene insostituibile per la qualitą della vita, lo sviluppo economico del territorio, la sicurezza idrogeologica, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversitą, in armonia con i principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), e della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
2. La Regione assicura il raggiungimento delle finalitą previste dal comma 1 attraverso le attivitą di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi e la ricostituzione del bosco qualora danneggiato o distrutto dal fuoco.