Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Capo IV
 Interventi e mezzi per la tutela dagli incendi e la valorizzazione del patrimonio boschivo
Art. 13
 (Sala Operativa regionale della Protezione civile)
2. La SOR, per i fini di cui alla presente legge, č riconosciuta come Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della legge 353/2000, nell'ambito delle procedure operative delineate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, per il concorso della flotta aerea dello Stato in caso di incendi boschivi.
2 bis. La SOR assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, e dispone l'attivazione delle risorse operative necessarie al contrasto all'incendio in coordinamento con i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) secondo le modalitā di cui al comma 3.
4. La SOR inoltre provvede al coinvolgimento dei soggetti terzi secondo le modalitā di cui all'articolo 4, comma 3. In particolare la SOR s'interfaccia con il personale del Corpo forestale regionale, dei Vigili del fuoco e con i piloti dei mezzi aerei operanti nello spegnimento degli incendi boschivi anche per tramite dei sistemi di radiocomunicazione regionale in gestione alla Protezione civile.
5. Presso la SOR confluiscono i dati provenienti dalle reti nazionali e regionali di sorveglianza e di monitoraggio fisico del territorio regionale, necessari all'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge.
6. La SOR attiva le risorse aeree regionali e chiede il concorso della flotta aerea statale su indicazione del DOS, valutata l'efficienza e l'efficacia dell'intervento.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 209, comma 1, L. R. 3/2024
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 209, comma 2, L. R. 3/2024
Art. 14
 (Impiego del volontariato di Protezione civile e forme di finanziamento)
5. L'Amministrazione regionale č autorizzata a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attivitā di antincendio boschivo, con le modalitā individuate dal Piano di cui all'articolo 7.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
Art. 16
 (Tutela assicurativa)
1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, contrae polizza assicurativa a favore del personale regionale impiegato nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi e di tecniche di fuoco prescritto e dei volontari di cui all'articolo 14.
Art. 17
 (Realizzazione, acquisizione e inventariamento di opere, interventi, mezzi e strutture)
1. La Direzione centrale esegue, anche in amministrazione diretta, le opere e gli interventi volti alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi previsti dal Piano di cui all'articolo 7.
2. I beni mobili acquistati dalla Direzione centrale a fini di antincendio boschivo, qualora non inventariati, sono gestiti quali beni di rapido consumo con registro di carico e scarico.
3. L'Amministrazione regionale č autorizzata a trasferire a titolo gratuito la proprietā delle attrezzature concesse in usufrutto o in comodato ai Comuni e alle associazioni di volontariato per le finalitā di cui alla presente legge, a condizione che vengano mantenute le medesime finalitā d'uso.
4. Le spese inerenti il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono interamente a carico dei cessionari. I mezzi e le attrezzature trasferiti vengono utilizzati per le attivitā di Protezione civile.
5. L'Amministrazione regionale č autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni mobili registrati a uso speciale per l'antincendio boschivo, immatricolati da almeno dieci anni, ai Comuni della regione, ove sia costituito un gruppo comunale di Protezione civile con una squadra antincendio boschivo, o ad associazioni di volontari di Protezione civile che ne facciano richiesta, e con oneri e spese interamente a carico dei cessionari.
6. L'Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere le spese per il conseguimento e il rinnovo delle patenti di categoria superiore alla patente B del personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile impiegato per la conduzione dei mezzi speciali di antincendio boschivo, ivi comprese quelle per la partecipazione a corsi propedeutici al conseguimento delle patenti stesse.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 12, L. R. 13/2023
Art. 18
 (Accesso ai terreni e manutenzione della viabilitā di accesso ai boschi a fini antincendio)
1. L'occupazione temporanea o d'urgenza e l'accesso ai fondi da parte di un ente pubblico sono consentiti, con le modalitā di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitā), per l'esecuzione delle opere di prevenzione, ivi compreso l'esercizio del pascolo, delle opere di selvicoltura, per l'applicazione del fuoco prescritto e per la posa in opera di cartelli monitori e tabelle di segnalazione, per la manutenzione delle infrastrutture esistenti e la ricostituzione dei boschi e delle aree percorse dal fuoco.
2. In deroga al comma 1 sono consentite le attivitā di lotta attiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), che non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dei proprietari dei fondi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 ai proprietari dei fondi non spetta alcuna indennitā di occupazione.