1. I Comuni interessati, o le forme di unione intercomunale, aggiornano il catasto comunale degli incendi boschivi di cui all'
articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, anche sulla base dei dati inseriti nell'archivio di cui all'articolo 8 e con le modalità e procedure, anche in forma semplificata, disciplinate nel Piano di cui all'articolo 7.