Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 23
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), e successive modifiche e integrazioni;
b) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 36 (Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi);
d) l'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione);
e) l'articolo 12, secondo comma, e l'articolo 33, comma 9 bis, della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile);
f) la legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente: <<Norme per la difesa dei boschi dagli incendi>>);
g) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
h) l'articolo 11, comma 8, e l'articolo 12 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
i) l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
l) l'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
n) l'articolo 98 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).