Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 13
 (Sala Operativa regionale della Protezione civile)
2. La SOR, per i fini di cui alla presente legge, č riconosciuta come Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della legge 353/2000, nell'ambito delle procedure operative delineate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, per il concorso della flotta aerea dello Stato in caso di incendi boschivi.
2 bis. La SOR assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, e dispone l'attivazione delle risorse operative necessarie al contrasto all'incendio in coordinamento con i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) secondo le modalitā di cui al comma 3.
4. La SOR inoltre provvede al coinvolgimento dei soggetti terzi secondo le modalitā di cui all'articolo 4, comma 3. In particolare la SOR s'interfaccia con il personale del Corpo forestale regionale, dei Vigili del fuoco e con i piloti dei mezzi aerei operanti nello spegnimento degli incendi boschivi anche per tramite dei sistemi di radiocomunicazione regionale in gestione alla Protezione civile.
5. Presso la SOR confluiscono i dati provenienti dalle reti nazionali e regionali di sorveglianza e di monitoraggio fisico del territorio regionale, necessari all'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge.
6. La SOR attiva le risorse aeree regionali e chiede il concorso della flotta aerea statale su indicazione del DOS, valutata l'efficienza e l'efficacia dell'intervento.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 209, comma 1, L. R. 3/2024
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 209, comma 2, L. R. 3/2024