Legge regionale 04 novembre 2019 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza un contributo straordinario per l'attuazione di misure idonee a garantire la sicurezza della viabilità, anche mediante la realizzazione di una viabilità alternativa, al fine di risolvere le criticità che si manifestano costantemente in occasione delle manifestazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori".

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019 e 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 8.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare i contributi in materia di politiche abitative in attuazione del disposto di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), anche a fronte delle istanze di modifica dell'iniziativa pervenute oltre il termine ivi indicato purché entro il 31 gennaio 2020.

5. II comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è sostituito dal seguente:

<<2. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per definire le modalità attuative dell'inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di Monfalcone, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale. La gestione delle attività previste dall'intesa avviene nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. I canoni per le concessioni demaniali, per l'occupazione temporanea di aree e banchine, per le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni o servizi portuali e ogni altra entrata afferente alla gestione del porto vengono riscossi direttamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che li reimpiega per interventi di sviluppo del porto di Monfalcone sulla base degli strumenti ordinari di programmazione.>>.

6. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

<< Art. 9 bis

(Entrata in vigore del Biciplan UTI e Biciplan)

1. I piani di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore successivamente al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7.>>;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

<< 2 bis. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b).>>.

7. Alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 8/2018, come inserito dal comma 6, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.