Legge regionale 04 novembre 2019 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)

1. Per favorire il riassetto economico e finanziario della Cantina di Rauscedo società cooperativa agricola, è consentita la rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti erogati alla Cantina con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo, da realizzarsi con uno specifico accordo tra la Cantina e le banche creditrici per la sospensione, fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, del pagamento delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti oggetto dell'accordo per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

2. L'aiuto per la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 è concesso alla Cantina di Rauscedo a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

3. La domanda di rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 è presentata dalla Cantina all'Amministratore del Fondo ed è corredata della documentazione comprovante l'accordo di cui al comma 1 e della dichiarazione della Cantina relativa agli aiuti percepiti a titolo di "de minimis" nell'anno in corso e nei due anni precedenti.

4. Alle finalità previste al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

5. Le domande di contributo di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), possono essere presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità previste al comma 5 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate nel 2019 per migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29/2018, con le risorse destinate nell'anno 2020 per la medesima finalità.

8. Per le finalità previste al comma 7 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. Al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza e il regolare funzionamento della Riserva Naturale Lago di Cornino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 50.000 euro al Comune di Forgaria del Friuli per la realizzazione di opere urgenti dal punto di vista igienico sanitario.

10. Gli interventi di cui al comma 9 sono finalizzati alla manutenzione straordinaria dei locali della Riserva, con particolare riguardo all'adeguamento delle strutture e degli impianti di refrigerazione, conservazione, pulizia e disinfestazione delle carcasse degli animali rinvenuti e dei mezzi di trasporto ad esse adibiti.

11. La domanda del finanziamento di cui al comma 9 è presentata al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

12. Il finanziamento è concesso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 11. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il finanziamento è liquidato in via anticipata in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario.

13. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

14. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.

15. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo integrativo per il completo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019, in attuazione dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/2018, per il sostegno delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di aria propanata.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è inviata al Servizio competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione dell'entità del contributo richiesto.

18. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 12.735 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26, e altresì si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

20. Per garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni avverse che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo al 15 novembre 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.

21. Gli aiuti di cui al comma 20 sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

22. Gli aiuti di cui al comma 20 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.

23. I Consorzi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione riepilogativa in cui sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 20, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2018, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo nel limite massimo di 10 euro per alveare e di 5 euro per sciame nonché l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013. Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 20.

24. Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 23, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.

25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.

26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.