Legge regionale 04 novembre 2019 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali

Art. 2

(Attività produttive)

1. Ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 4, lettera j) e 4 bis, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), PromoTurismoFVG, in relazione al distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e all'aggregazione dello stesso alla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzata a porre in essere tutti gli interventi necessari all'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci siti nel Comune di Sappada.

2.

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

3. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla allegata Tabella B di cui al comma 7.

4. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << accordi di programma>> sono sostituite dalle seguenti: << Accordi per l'innovazione>> e le parole << ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo)>>.

5. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << fino al 31 dicembre dell'anno in cui è fissata l'ultima scadenza per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11>> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2020>>.

6. Al fine di assicurare alle piccole e medie imprese le più ampie opportunità di fruizione delle garanzie per l'accesso al credito, nelle more della revisione organica del sistema regionale di garanzia alle imprese, per l'anno 2019 le domande di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), possono essere presentate fino al 28 novembre 2019. Il riparto delle risorse è effettuato entro il 28 dicembre 2019 con riferimento ai parametri stabiliti dal regolamento d'attuazione rilevati alla data di chiusura dell'esercizio contabile nel 2018.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 46, comma 1, lettera r), L. R. 11/2022

Il comma 2 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera d), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 15, lettera d), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.