Legge regionale 04 novembre 2019, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" l'importo di 900.000 euro per l'anno 2019 per sostenere, attraverso la struttura Area Welfare di Comunità di cui all' articolo 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale e iscritti, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nei rispettivi registri o albi regionali o nazionali ove esistenti, e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane, possono beneficiare di un contributo per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.
3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di Comunità pubblica un avviso almeno trenta giorni prima della presentazione delle domande per l'accesso al contributo di cui al comma 2 attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande sono gestite secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel caso i fondi non siano disponibili, la concessione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4. Sono ammissibili le spese sostenute, ai sensi del comma 2 nel corso dell'anno 2019, precedentemente alla pubblicazione dell'avviso.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 9.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 108, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020