Legge regionale 04 novembre 2019, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 31 ottobre 2020.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ancorché i beneficiari non abbiano presentato il rendiconto dei contributi medesimi entro il termine fissato nel decreto di concessione.
4. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 27, commi da 3 bis a 3 quater, della legge regionale 13/2018, come aggiunte dal comma 5, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019.>>.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Lignano Sabbiadoro il contributo di 640.000 euro convertito, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), per i lavori di ampliamento dell'impianto polisportivo Teghil - II lotto.
9. Per le finalità di cui al comma 8 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
10. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Resia presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
13. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Latisana e Remanzacco.
15. Per le finalità di cui al comma 14 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
16. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma dei contributi e alla fissazione di un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.
17. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), nonché a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10), per l'anno 2019 si prescinde dai pareri del Comitato tecnico scientifico per gli Ecomusei ivi previsti.
18. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati unicamente al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
20. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 41 sono inseriti i seguenti:
41 quater. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 40, corredate del quadro economico dell'intervento da realizzare, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, a pena di inammissibilità.
41 quinquies. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande, registrate secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, sulla base del quadro economico di cui al comma 41 quater, nei limiti di cui al comma 41 bis e delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande medesime.

21. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 7, comma 40, della legge regionale 13/2019, come sostituito dalla lettera a) del comma 20, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità.
22. Alle finalità di cui all'articolo 7, comma 40, della legge regionale 13/2019, come sostituito dalla lettera a) del comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
23. Il Comune di Montereale Valcellina è autorizzato a destinare il contributo di 50.000 euro, concesso ai sensi dell'articolo 7, comma 100, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale "Antonio Pitter" di Malnisio, anche al finanziamento della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del medesimo edificio.
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Montereale Valcellina presenta al Servizio competente in materia di beni culturali la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dell'intervento finanziato e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento medesimo e del quadro economico complessivo dell'opera.
26. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23"Norme regionali in materia di beni culturali"), gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2020 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2019 e il 31 gennaio 2020.
27. La relazione riepilogativa da allegare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 236/2016, alla domanda di contributo presentata per l'anno 2020, è riferita a tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno 2018, ancorché non finanziate.
28. In relazione al disposto di cui al comma 26 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda medesima.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo dei contributi concessi ai sensi del bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto n. 3319/CULT del 16 settembre 2009, accertata l'ultimazione degli interventi finanziati e il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla loro realizzazione, ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano soddisfatto ovvero abbiano soddisfatto parzialmente uno o più dei criteri previsti all'articolo 11 del bando medesimo.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui, concesso al Comune di Majano con decreto n. 5083/CULT del 27 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "ex ospedale S. Giovanni da Gerusalemme: restauro, consolidamento strutture, finiture, muro di recinzione - 3° lotto", già confermato con decreto n. 4154/CULT/2018 ai sensi dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).
31. Per le finalità di cui al comma 30 il Comune di Majano presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
32. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 31, provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Majano, i nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa.
33. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.