Legge regionale 04 novembre 2019, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza un contributo straordinario per l'attuazione di misure idonee a garantire la sicurezza della viabilità, anche mediante la realizzazione di una viabilità alternativa, al fine di risolvere le criticità che si manifestano costantemente in occasione delle manifestazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori".
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019 e 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 8.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare i contributi in materia di politiche abitative in attuazione del disposto di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), anche a fronte delle istanze di modifica dell'iniziativa pervenute oltre il termine ivi indicato purché entro il 31 gennaio 2020.
7. Alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 8/2018, come inserito dal comma 6, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.