Legge regionale 06 agosto 2019, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 8
 (Direttore)
1. La Giunta regionale individua un Direttore per l'Ater di Trieste tra tre candidati proposti congiuntamente dai Consigli di amministrazione dell'Ater di Trieste e dell'Ater di Gorizia e un Direttore per l'Ater di Udine tra tre candidati proposti congiuntamente dai Consigli di amministrazione dell'Ater di Udine e dell'Ater di Pordenone. I candidati sono proposti tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, delle politiche pubbliche, tecniche o economiche o diploma di laurea equipollente conseguito secondo l'ordinamento universitario ante riforma oppure laurea specialistica o magistrale equiparata, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno tre anni.
2. I Direttori individuati al comma 1 sono nominati dai relativi Consigli di amministrazione, e svolgono le funzioni loro attribuite anche con riferimento alle Ater rispettivamente di Gorizia e di Pordenone sulla base di specifiche convenzioni allo scopo stipulate tra le Ater interessate. I Direttori nominati, al fine di consentire in caso di assenza o impedimento lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, individuano un sostituto presso ciascuna singola Ater tra i dirigenti in servizio presso le Ater stesse.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore, che decorre dalla data di nomina e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza o decadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile una sola volta; l'incarico è conferito nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di inconferibilità, incompatibilità e ineleggibilità. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su conforme deliberazione del Consiglio stesso.
4. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle condizioni previste per gli enti del settore e a quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 2 e non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai Direttori centrali della Regione.
5. Qualora il Direttore sia dipendente di Ater, ovvero di ente del comparto unico del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'Ater.
7. Ai sensi dell'articolo 11, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione del canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal Direttore, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe.