Legge regionale 06 agosto 2019, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti nei bilanci di esercizio 2018 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 8.715.193 euro.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2019, è destinata la spesa di 8.715.193 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti, previste in 8.715.193 euro per l'anno 2019, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" l'importo di 3.000 euro al fine di sostenere il Comune di Sappada/Plodn nell'ambito delle azioni a supporto delle attività che assicurano l'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione del relativo territorio.
6. Il trasferimento di cui al comma 5 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 265.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 20.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
10. L'Amministrazione regionale, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è autorizzata a concedere alla Croce rossa italiana-Comitato regionale Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per l'acquisto di defibrillatori da collegarsi al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza, da collocarsi nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nonché un contributo straordinario per la formazione all'uso delle apparecchiature.
11. I contributi di cui al comma 10 sono erogati in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
13. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, può avvalersi dell'ente pubblico economico PromoTurismoFVG di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per azioni di comunicazione, promozione e integrazione del turismo sanitario nell'ambito delle politiche generali dell'offerta turistica della Regione Friuli Venezia Giulia.
14. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, per effetto di quanto disposto al comma 13, le modalità e le attività di avvalimento degli uffici e del personale di PromoTurismoFVG, anche attraverso l'attivazione di posizioni di distacco con rimborso delle spese sostenute.
15. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
17. La Commissione mista conciliativa unica è costituita con decreto dell'organo di vertice dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute. L'attività dei componenti ha carattere istituzionale.
18. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute approva lo schema base di regolamento per l'individuazione delle procedure di accoglimento e di definizione dei reclami da parte di ciascuno degli enti del Servizio sanitario regionale nonché dai soggetti privati che agiscono per conto del Servizio sanitario regionale in relazione a tale rapporto, e adotta il regolamento di funzionamento della Commissione mista conciliativa unica per il Servizio sanitario regionale.
19. L'Ufficio relazioni con il pubblico dell'ente che ha ricevuto la segnalazione del disservizio attiva e convoca la Commissione mista conciliativa unica entro sessanta giorni dalla richiesta di riesame presentata dal cittadino, il quale, per l'audizione in contraddittorio, può anche farsi assistere da un difensore.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti autorizzati di cui all' articolo 39 ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), un contributo annuale onnicomprensivo a sostegno delle attività svolte dagli stessi nelle fasi previste dalle "Linee Guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia" di cui al Protocollo d'intesa del 23 ottobre 2018 in materia di adozione nazionale e internazionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 15 marzo 2018 e stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Aziende per l'assistenza sanitaria, gli Enti autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 184/1983, il Tribunale per i minorenni e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.
24. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 23 presentano domanda alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste. In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse annualmente rese disponibili per le attività di cui al comma 23 sono ripartite tra i richiedenti in parti uguali.
25. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 42.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
27. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2019 un contributo di 200.000 euro per l'attuazione di un progetto pilota che preveda la videoregistrazione dei colloqui o delle audizioni di minori nell'ambito di procedimenti giudiziali, stragiudiziali e amministrativi, la cui diffusione rispetta la normativa vigente con particolare riferimento a quella sulla privacy. A tal fine con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità di attuazione comprese possibili convenzioni con l'Autorità giudiziaria.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
33. I soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della legge regionale 41/1996 presentano domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Il contributo è concesso nella misura massima di 20.000 euro a ogni soggetto gestore richiedente ed è erogato in unica soluzione anticipata. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
37. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 29, della legge regionale 29/2018, come sostituito dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
39.
Dopo il comma 30 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2018 sono inseriti i seguenti:
30 ter. I contributi di cui al comma 29 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino a un importo massimo di 50.000 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. La Direzione istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dell'automezzo e la conseguente ammissibilità della spesa.>>.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus di Feletto Umberto un contributo straordinario di 350.000 euro per i lavori di completamento di un immobile da adibire a progettualità sociali e sociosanitarie.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di studio di fattibilità.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per i disabili) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'ANFFAS Onlus Pordenone per il completamento dei lavori di realizzazione di due condomini sociali per la vita indipendente e l'autonomia possibile per persone con disabilità intellettiva e relazionale in età post-adolescenziale e adulta e in condizione di gravità.
45. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 44 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
48. La modalità di erogazione di cui al comma 47 si applica a partire dalla rata riferita al bimestre di luglio-agosto 2019 e per tutte le rate spettanti fino al termine della concessione, a condizione che il nucleo familiare beneficiario mantenga il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 216 del 2015. L'importo di ciascuna rata è pari a quello determinato per il bimestre di maggio-giugno 2019 sulla base degli esiti delle verifiche svolte da INPS come risultante dall'applicativo informatico di gestione della Misura, ovvero, in caso di indisponibilità di esiti INPS, è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).
49. La Regione trasferisce ai Servizi sociali dei Comuni (SSC) le risorse necessarie per il pagamento delle rate bimestrali sulla base del fabbisogno risultante dall'applicativo informatico di gestione della Misura.
50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
51. Le risorse del fondo per il contrasto alla povertà trasferite ai Servizi sociali dei Comuni (SSC) a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 9, comma 9, lettera a), della legge regionale 29/2018 e non utilizzate nell'anno 2019, sono confermate in capo ai SSC per la concessione di interventi di contrasto alla povertà a favore di nuclei familiari come definiti dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, aventi almeno un componente che sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) residenza in regione da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a un ente pubblico un contributo per l'avvio di un progetto pilota per la gestione di una struttura sperimentale di immediata disponibilità per l'accoglienza di padri separati in difficoltà privi di un ambiente idoneo per l'incontro con i figli. Il contributo è finalizzato alla copertura degli oneri di parte corrente per la messa a disposizione e l'uso degli spazi abitativi e di accoglienza dei padri e dei loro figli.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa del progetto con apposito piano finanziario, è presentata dall'ente pubblico alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
60. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione per la ricerca sociale (ARS) di Milano un contributo annuo a sostegno delle attività istituzionali relative all'Osservatorio nazionale sulle politiche sociali come strumento informativo, divulgativo, di approfondimento scientifico e di confronto sulle politiche sociali a livello nazionale e regionale.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il mese di gennaio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
63. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
65. Nell'ambito della definizione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 27/2018, i posti letto già destinati alle residenze sanitarie assistenziali, collocate in seno a strutture residenziali per anziani, possono essere destinati ad aumentare il numero dei posti letto delle strutture per anziani autosufficienti o non autosufficienti, in deroga al limite e sussistenti i necessari requisiti definiti ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
68. L'accreditamento delle strutture pubbliche rientranti nel programma regionale di accreditamento viene concesso con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità e ha una durata di tre anni, decorrente dalla data di effettuazione del sopralluogo di verifica di conformità.
73. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Comma 36 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
2 Comma 38 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
3 Lettera b) del comma 20 abrogata da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 2, lett. i bis), L.R. 20/2012, con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 56 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Comma 57 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Comma 58 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Comma 59 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 15, lettera a), L. R. 15/2020
9 Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 15, lettera b), L. R. 15/2020
10 Comma 67 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
11 Parole aggiunte al comma 69 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12 Parole sostituite al comma 70 da art. 8, comma 3, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 3 dicembre 2020, depositata il 22 gennaio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 4 dd. 27/1/2021), l'illegittimità costituzionale del comma 51, lettera b), del presente articolo, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione».
14 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 3 dicembre 2020, depositata il 22 gennaio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 4 dd. 27/1/2021), l'illegittimità costituzionale del comma 67, del presente articolo.
15 Parole sostituite al comma 67 da art. 8, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
16 Parole sostituite al comma 23 da art. 8, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
17 Lettera a) del comma 29 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
18 Comma 29 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
19 Comma 30 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
20 Comma 31 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
21 Parole sostituite al comma 67 da art. 8, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.