Legge regionale 06 agosto 2019, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi finalizzati ad attività di supporto relative all'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019, di 50.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
5. L'assegnazione di cui al comma 3 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'Aeroporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia, fino al 75 per cento della spesa ammissibile, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, per quanto riguarda, tra l'altro, gli aiuti alle infrastrutture aeroportuali.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
14. Per le finalità di cui al comma 12, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
15. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
16. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016, come modificato dal comma 15, lettera a), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
17. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 3 bis, della legge regionale 15/2016, come aggiunto dal comma 15, lettera c), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
18. Il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'anno 2019, è prorogato al 30 settembre 2019.
19. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2018, è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
21. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 14/2018, come modificato dal comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
22. In attuazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), e fatte salve le disposizioni in merito alle riduzioni previste al numero 3.2 dell'Allegato I del medesimo decreto legislativo, le tariffe relative alle ispezioni finalizzate al controllo degli stabilimenti a rischio incidente rilevante "di soglia inferiore" di cui alla Tabella II, dell'Appendice 1 - Tariffe, dell'Allegato I ( articolo 30) del decreto legislativo 105/2015, sono ridotte del 50 per cento.
25. In caso di ritardo nel versamento della tariffa di cui al comma 22 è dovuto il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di cui al comma 24.
26. In attuazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 105/2015, ai fini dell'effettuazione delle ispezioni negli stabilimenti di cui al comma 22, la Regione si avvale della collaborazione del Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attività ispettive, nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA.
27. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 24, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
28. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 25, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
30. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 31/2017, come sostituito dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
32. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 31, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
34. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 12, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
35. Al fine di individuare le criticità del Lago dei Tre Comuni e proporre le conseguenti soluzioni finalizzate a recuperare le condizioni di naturalità del lago stesso e a garantirne la fruibilità, anche ai fini turistici, in conformità al Piano regionale di tutela delle acque, è istituito presso la Direzione centrale ambiente ed energia, il tavolo tecnico denominato Laboratorio Lago dei Tre Comuni.
38. Il Laboratorio Lago dei Tre Comuni è convocato e coordinato dal Direttore della struttura regionale di cui al comma 35.
39.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme in materia ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), è abrogato.

40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
50. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d bis), e comma 2 bis, della legge regionale 11/2015, come inseriti dal comma 49, lettera b), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
53. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 51, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 11 da art. 4, comma 21, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 21, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 21, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 40, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 52 da art. 5, comma 40, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 24 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
7 Parole sostituite al comma 26 da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
8 Comma 43 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
9 Comma 44 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
10 Comma 45 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
11 Comma 46 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
12 Comma 47 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
13 Comma 48 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
14 Comma 41 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi da 6 a 10, L.R. 25/2016.
15 Comma 42 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi da 6 a 10, L.R. 25/2016.