Legge regionale 06 agosto 2019, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
<<c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata;
c bis) la spesa impegnata, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007, non ecceda la spesa assegnata in sede di ripartizione delle risorse o, relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;>>;

3.
Il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), è abrogato.

5.
Il Fondo speciale con contabilità separata previsto all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), gestito da Finest SpA è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rispondere in maniera più efficace agli obiettivi indicati dal Piano strategico regionale per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese.

8. Al fine di favorire le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a Finest SpA per realizzare specifiche progettualità di sistema coordinate attraverso lo SPRINT - Sportello unico per l'internazionalizzazione.
9. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente le priorità e le linee di indirizzo per lo sviluppo delle progettualità di cui al comma 8.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
12. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale di promuovere interventi per il rilancio delle imprese del territorio, con particolare riferimento ai settori che necessitano di azioni finalizzate al superamento di situazioni di difficoltà finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 3 milioni di euro a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia SpA e asseverato dalla società di revisione.
13. L'operazione di cui al comma 12 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 12. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 3 (Incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
15. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale, nonché di modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
e)
l'articolo 36 è sostituito dal seguente:
<<Art. 36
 (Acquisizione di beni al demanio stradale regionale e al demanio ferroviario regionale)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, al fine del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la caratteristica di demanialità stradale funzionale alle strade regionali o di demanialità ferroviaria funzionale alle ferrovie regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore del servizio competente in materia di demanio stradale regionale o di demanio ferroviario regionale.>>.

16. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio, la Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Trieste e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, alla costituzione del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS", con sede in Trieste, quale ente di diritto pubblico economico.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare al Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS", all'atto della sua costituzione, la propria quota del fondo di dotazione, entro l'ammontare massimo di 100.000 euro.
18. Con accordo di programma stipulato da Regione, Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale possono essere definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di costituzione del Consorzio e ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione, Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di Porto Vecchio.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
21 ter. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il regolamento individua i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo che, per ciascuna iniziativa, non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 5.000 euro.
25.
Al comma 35 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dopo le parole << vincoli per il beneficiario.>> sono aggiunte le seguenti: << In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla concorrenza dell'importo di 750.000 euro, sulla base della progressione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 per l'erogazione del saldo.>>.

26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.
Note:
1 Comma 18 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 20 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Comma 21 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Comma 21 bis aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Comma 21 ter aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 21 quater aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 22 sostituito da art. 12, comma 30, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 30, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole sostituite al comma 24 da art. 12, comma 30, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.