Legge regionale 25 luglio 2019 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche immateriale, e naturale posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sito sul territorio regionale, la presente legge disciplina le misure di sostegno a favore di detto patrimonio, in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione e, in particolare, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. La presente legge disciplina altresì le condizioni per il sostegno da parte della Regione ai progetti di inserimento dei beni culturali, anche immateriali, siti sul territorio regionale, nella lista del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.