Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.
Capo II
 Del patrimonio culturale
Art. 4
 (Programmi operativi)
4. Le eventuali forme di integrazione e di collegamento con strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione fanno riferimento, in particolare, al piano strategico, al piano paesaggistico, ai piani di sviluppo locale sostenibile, ai sistemi turistici locali e ai piani relativi alle aree protette.
5. Le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie fanno riferimento alle azioni esperibili per reperire risorse sia pubbliche che private, anche mediante contratti di sponsorizzazione.
6. Il Programma operativo è predisposto in coerenza con quanto previsto nell'ambito del piano di gestione del sito.
Art. 8
 (Ulteriori misure di sostegno)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo.
2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione.
4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.