Art. 7
(Finanziamento annuale)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di gestione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura č stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalitā di rendicontazione della spesa.
3. La concessione dei finanziamenti č subordinata all'attuazione del Programma operativo con riferimento all'annualitā precedente.