Art. 11
(Partecipazione della collettivitą)
1. Nell'ambito delle proprie attivitą di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la Regione garantisce la pił ampia partecipazione di comunitą, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.