1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito UNESCO "Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia" per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le disposizioni della
legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).