1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche immateriale, e naturale posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sito sul territorio regionale, la presente legge disciplina le misure di sostegno a favore di detto patrimonio, in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione e, in particolare, del
decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), nonché nel rispetto del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).