Art. 7
(Finanziamento annuale)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura č stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalitā di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 116, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Comma 3 abrogato da art. 116, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024