Art. 6
(Procedura di formazione e adozione del Programma operativo)
1. Il Programma operativo č presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, unitamente alla domanda di finanziamento annuale.
2. Per l'elaborazione del Programma operativo il soggetto gestore puņ avvalersi del supporto della struttura di cui all'articolo 13.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 115, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 115, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024