Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Capo II

Disposizioni in materia ambientale

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 35 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente:

<<c bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4 bis.>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.>>.

2. Al comma 10 bis dell'articolo 37 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole <<domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata>> sono aggiunte le seguenti: <<o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis>>;

b) alla lettera c) dopo le parole <<domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata>> sono aggiunte le seguenti: <<o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis>>.

Art. 16

(Impianti per l'allevamento intensivo di pollame)

1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, previo nulla osta del Ministero della salute ai fini della verifica di conformità alla normativa di settore sul benessere animale, sono adottate le linee guida concernenti il metodo per il calcolo della capacità produttiva dell'impianto, espressa in termini di numero di posti pollo in relazione alla superficie utile di allevamento.

(1)

2. Le linee guida di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, in caso di difformità, sono tenuti ad adeguarsi alle linee guida entro un anno dall'emanazione del decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 15/2016)

1. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola <<geosito>> sono inserite le seguenti: <<altresì detto emergenza o eccellenza o particolarità geologica, geomorfologica, idrogeologica, paleontologica, mineralogica e pedologica>>;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole <<rilevante e dimostrato>> sono soppresse;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Rete funzionale alla geodiversità)

1. È istituita presso la struttura regionale di cui all'articolo 3, comma 1, la Rete funzionale alla geodiversità per la valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità nelle aree geomorfologicamente omogenee.

2. La Rete funzionale alla geodiversità è formata da soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 che rappresentano gli Enti locali attraverso accordi d'intesa stipulati tra le parti.

3. I soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 operano in sinergia con la struttura regionale competente in materia di geologia, ai fini dell'attuazione di interventi per la promozione del patrimonio geologico regionale previsti dall'articolo 18.

4. Gli elenchi delle aree geomorfologicamente omogenee e dei relativi soggetti promotori sono approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.>>;

d) al comma 1 dell'articolo 6 le parole <<del Global Geoparks Network (GGN)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'UNESCO Global Geoparks (UGG)>>;

e) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole <<o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza>>;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue, l'ente gestore dell'area protetta può disciplinare l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico.>>;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari è preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività e delle opere previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore.>>;

f) al comma 1 dell'articolo 16 il periodo <<Detti strumenti di pianificazione e Piani definiscono le adeguate misure pianificatorie dei beni del patrimonio geologico e speleologico tutelati dalla presente legge.>> è soppresso;

g) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole <<in materia di geologia.>> è aggiunto il seguente periodo: <<A tal fine, il progetto dell'intervento è corredato da una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito.>>;

2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<A tal fine, il progetto dell'intervento è corredato da una relazione illustrativa dell'impatto sul sito ipogeo.>>.