Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Capo XIII

Disposizioni in materia di funzione pubblica e organizzazione della Regione

Art. 99

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 30/1968)

1. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo del comma 2 sono inserite le seguenti parole: <<In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate in primo grado o in una singola fase e in grado di appello o nelle fasi successive il compenso spettante è determinato in diminuzione negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva.>>;

b) al secondo periodo del comma 2 le parole <<in ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere liquidato, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali>> sono sostitute dalle seguenti: <<i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 90/2014, come convertito nella legge 114/2014, sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo>>;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2.1 Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità con i quali corrispondere, sulla base di tutti i compensi complessivamente maturati nell'anno dagli avvocati, i compensi ad essi spettanti e quelli spettanti, per i soli cinque anni successivi alla data di cessazione, agli avvocati che cessano dal servizio presso la struttura direzionale a qualunque titolo. In tale ultimo caso, ai fini dell'erogazione del compenso professionale per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2 si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante su base annua nell'anno di cessazione.>>;

d) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

<<3 ter. È rinviata alla contrattazione collettiva la disciplina dell'erogazione degli importi corrispondenti alle spese generali incassate, da ripartirsi annualmente tra il personale amministrativo in servizio presso la struttura direzionale, in caso di recupero delle spese legali a carico della controparte.>>.

2. Le modifiche e integrazioni al regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come modificato dal comma 1, si applicano alla liquidazione e corresponsione dei compensi professionali e dell'incentivo al personale in servizio presso la struttura direzionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 30/1968 alla data dell'1 gennaio 2019, per i quali il relativo diritto è maturato a decorrere da tale data.

3. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali a seguito della riscossione delle spese legali a carico delle controparti dovuti al personale di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali dovuti al personale di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge. I compensi professionali di cui al presente comma sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale nell'anno 2013, come stabilito ai fini di contenimento della spesa, dall'articolo 9, comma 6, primo periodo del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 114/2014.

5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 100

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 52/1980)

1. Il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

<<2 ter. Ciascun Gruppo consiliare in luogo di una unità, o di due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), può chiedere la commutazione fino a un massimo, rispettivamente, di due o di quattro unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, indicate anche non contestualmente tra appartenenti alla stessa categoria o a categorie differenti, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>.

Art. 101

(Modifiche alla legge regionale 53/1981)

1. Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ottavo comma dell'articolo 27 è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 151 le parole <<con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresì non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena>>;

c) al comma 2 dell'articolo 151 le parole: <<o rimborsate>> sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, lettera b), si applicano ai giudizi definiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in via transitoria, anche alle domande presentate ma non ancora liquidate a tale data.

3. Per le finalità di cui all'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981 come modificato dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 102

(Modifiche alla legge regionale 18/1996)

1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità valutate di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attività istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle struttura direzionali medesime.>>;

b) l'articolo 41 è abrogato;

c) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 è soppresso;

d) al comma 4 bis dell'articolo 47 le parole <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), b) e c)>>;

e) il terzo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 47 è soppresso.

2. Sino all'adozione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996, come inserito dal comma 1, lettera a), i gruppi di lavoro sono costituiti con decreto del Direttore generale che individua il relativo personale anche a prescindere dal consenso del medesimo e di quello delle direzioni di appartenenza.

3. Il comma 1, lettera e), ha efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. , recante le disposizioni volte a equiparare, a livello organizzativo, l'Avvocatura della Regione a direzione centrale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 103

(Riconoscimento anzianità giuridica)

1. Con riferimento al personale inquadrato ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici) e del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità maturata presso la Regione precedentemente all'inquadramento in ruolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, è interamente valutata ai fini giuridici.

2. In relazione al comma 1, a fronte del riconoscimento dell'anzianità giuridica anche ai fini previdenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), nei confronti del personale ivi indicato:

a) l'erogazione dell'integrazione di cui all'articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), comporta il pagamento della contribuzione corrente a carico del personale, di cui all'articolo 148 della medesima legge regionale, nonché il recupero dei contributi pregressi;

b) si applicano gli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e il Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita emanato con decreto del Presidente della Regione 11 giugno 2009, n. 152/Pres.; il personale che abbia fruito dell'anticipo del trattamento di fine rapporto ha titolo all'erogazione del solo secondo anticipo del trattamento di fine servizio;

c) non si applica l'articolo 144, terzo comma, della legge regionale 53/1981.

(1)

3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 85.000 euro suddivisa in ragione di 17.000 euro per l'anno 2019 e di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 85.000 euro, all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 - 2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1, con riferimento alle ritenute previdenziali è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. In relazione al disposto di cui al comma 1 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Note:

Nel B.U.R. n. 30 dd. 24/07/2019, è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 103, c. 2, L.R. 9/2019, il riferimento al c. 2 del medesimo articolo va correttamente inteso come riferito al c. 1.

Art. 104

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/2013)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziari 2014), è inserito il seguente:

<<9 bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove non si dia luogo alla surroga del consigliere regionale sospeso, la sospensione, essendo considerata un impedimento temporaneo, non incide sull'organico, sul budget, sul contributo di funzionamento e sul personale assegnato al gruppo consiliare o alle dipendenze delle segreterie dei presidenti delle commissioni permanenti.>>.

Art. 105

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 19 bis e 20, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 106

(Modifiche alla legge regionale 9/2014)

1. Alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 ter dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

<<1 quater. Qualora il Difensore civico regionale riceva un'istanza che possa interessare anche la specifica funzione di garanzia attribuita al Garante regionale dei diritti della persona di cui al Capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per definire la trattazione della stessa o la relativa competenza.>>.

b) dopo il comma 13 dell'articolo 1 quinquies sono aggiunti i seguenti:

<<13 bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter e articolo 1 sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.

13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.>>.

Art. 107

(Modifiche alla legge regionale 18/2016)

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole <<di cui all'articolo 17>> sono aggiunte le seguenti: <<; in tale caso l'espletamento delle procedure avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione>>;

b) alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 le parole: <<, per un numero pari ai posti messi a concorso,>> sono soppresse; le parole <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre anni; il bando di concorso può prevedere un limite massimo di idonei>>;

c) la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: <<(Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto e dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico)>>;

d) al comma 3 dell'articolo 17 le parole <<Nell'ambito dell'Ufficio unico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica>>;

e) il comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

<<4. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità deve permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui è stato assunto o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilità, fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza famigliare.>>;

f) al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 le parole <<del concorso unico>> sono sostituite dalle seguenti: <<del concorso espletato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b),>>;

g) dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 26, è inserita la seguente:

<<e bis) i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora, nell'ambito delle procedure di assunzione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), il bando di concorso preveda una pluralità di assunzioni presso amministrazioni diverse;>>;

h) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 le parole <<di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<di due anni>>; al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27 le parole <<Entro la scadenza dei tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro la scadenza dei due anni e decorso almeno un anno di comando,>>;

i) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

<<Art. 32

(Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto)

1. Sono istituite, presso la Regione, due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.

2. Le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto sono costituite, ciascuna, da tre componenti e nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono così designati per ciascuna Delegazione:

a) una unità, con funzioni di Presidente, dalla Giunta regionale;

b) una unità dal CAL;

c) una unità dall'ANCI, sentita I'UNCEM.

3. I componenti delle Delegazioni restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in ogni caso i componenti medesimi cessano il trentesimo giorno successivo alla fine del mandato del Presidente della Regione che ha nominato le Delegazioni. I Presidenti delle Delegazioni nominano, tra gli altri componenti, un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti delle Delegazioni non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi ovvero siano soggetti cui si applichino i contratti collettivi di Comparto rispettivamente negoziati dalle Delegazioni.

5. Le Delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36, nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM; la stipula del contratto collettivo di Comparto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM.

6. L'Ufficio unico fornisce alle Delegazioni il proprio supporto al fine di consentire alle stesse il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite. È inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'Ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla Giunta regionale sentiti CAL, ANCI e UNCEM; del tavolo tecnico fa parte anche un dipendente individuato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le Delegazioni svolgono le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e rispondono unicamente alla Giunta regionale; possono chiedere, altresì, per il tramite del proprio Presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività.>>;

j) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 42, è sostituito dal seguente: <<Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico.>>;

k) al comma 21 dell'articolo 56 dopo le parole <<Comparto Unico,>> sono aggiunte le parole<<la Regione,>> e le parole: <<31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti <<31 dicembre 2019>>.

2. La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2016, come modificato dal comma 1, lettera h), si applica ai comandi disposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto ivi previste sono nominate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua ad operare la Delegazione trattante pubblica di Comparto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Continua altresì ad operare, salve diverse determinazioni, il tavolo tecnico permanente già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 58.500 euro suddivisa in ragione di 8.500 euro per l'anno 2019 e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2 le parole "comma 1, lettera g)" devono leggersi correttamente "comma 1, lettera h)".

Art. 108

(Modifica alla legge regionale 45/2017)

(1)

1. Il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

<<22. L'indennità di cui all'articolo 110, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e all'articolo 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale emanato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. L'indennità di cui al primo periodo è corrisposta altresì, rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, nonché al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento.>>.

2. Per le finalità previste dell'articolo 11, comma 22, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.875 euro suddivisa in ragione di 2.575 euro per l'anno 2019 e di 5.150 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 200 euro per l'anno 2019 e di 400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 11.875 euro suddivisi in ragione di 2.375 euro per l'anno 2019 e di 4.750 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 3 dicembre 2020, depositata il 21 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 52 dd. 23 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 108 della presente legge.

Art. 109

(Personale Polizia locale)

1. In relazione al permanere delle particolari esigenze operative e funzionali connesse e conseguenti al processo di riassetto delle autonomie locali, ai fini delle assunzioni di personale della polizia locale da parte delle UTI e dei Comuni della Regione, gli enti medesimi continuano ad applicare l'articolo 56, comma 20 ter, della legge regionale 18/2016, per l'anno 2019 nonché con riferimento alle procedure concorsuali già avviate nell'anno 2018 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 110

(Disposizioni in materia di previdenza del personale regionale)

1. I dipendenti regionali che presentano domanda di riscatto ai fini previdenziali a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di richiedere che lo stesso periodo sia valutato, o totalmente o parzialmente, anche ai fini dell'integrazione di cui all'articolo 143 della legge regionale 53/1981, previo versamento dell'onere calcolato ai sensi dell'articolo 142, secondo comma, della medesima legge regionale.

2. Nei confronti del personale avente titolo al trattamento di fine servizio inquadrato, a qualunque titolo, nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge non operano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981 limitatamente all'istituto dell'integrazione previsto dall'articolo 143 della medesima legge regionale. Il medesimo personale ha titolo all'indennità premio di servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale del personale degli Enti locali), erogata dall'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.

3. I dipendenti di cui al comma 2 che maturino almeno sette anni, sei mesi e un giorno di servizio presso la Regione possono, in costanza di rapporto, richiedere l'anticipazione del trattamento di fine servizio nei limiti del 70 per cento del trattamento maturato successivamente all'inquadramento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. L'anticipazione del trattamento di fine servizio è concessa per le finalità previste dall'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e in base alle previsioni del relativo regolamento regionale.

Art. 111

(Datore di lavoro)

(1)

1. I Direttori generali dell'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura) e dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'articolo 30 sexies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Per le funzioni di cui al comma 1 i Direttori generali, in quanto datori di lavoro, possono avvalersi delle strutture tecniche operanti presso l'Amministrazione regionale.

Note:

Con riferimento al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".

Art. 112

(Trattamento economico del personale trasferito per mobilità dalle Province)

1. In relazione al processo di superamento delle Province e del conseguente trasferimento di funzioni alla Regione e in un'ottica di coerenza di sistema, il trattamento economico di cui all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), si applica anche nei confronti del personale trasferito dalle Province alla Regione, successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, mediante mobilità volontaria di Comparto; il trattamento compete a decorrere dalla data del trasferimento alla Regione.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 15.990 euro suddivisa in ragione di 9.650 euro per l'anno 2019 e di 3.170 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 600 euro per l'anno 2019 e di 200 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 14.990 euro suddivisi in ragione di 9.050 euro per l'anno 2019 e di 2.970 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata dei bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 113

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 15/2020

Art. 114

(Regolamento di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017)

1. In relazione alle modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), apportate, con decorrenza 19 aprile 2019, dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), del medesimo decreto legge, nonché tenuto conto del rinvio dinamico operato dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, le disposizioni del nuovo regolamento da emanarsi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10 della legge regionale 44/2017, in conseguenza delle suddette modifiche, hanno efficacia dal 19 aprile 2019 e si applicano agli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa dopo detta data.