Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 88

(Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)

(1)

1. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa regionale in materia di concessione di incentivi regionali, con la previsione in via generale di divieti di contribuzione e vincoli per i soggetti beneficiari in relazione alla tutela dei livelli occupazionali sul territorio regionale, dopo il comma 3, dell'articolo 77, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.

3 ter. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 bis concessi a soggetti beneficiari che effettuino nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione oggetto di incentivo, licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione è stato concesso l'incentivo, sono revocati.

3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3 bis e 3 ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

3 quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.>>.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 281 dell' 1 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 53 dd. 30 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 77, comma 3 quinquies della L.R. 18/2005, come introdotto dal presente articolo.