Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 142 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 142 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<di maestro di sci,>> sono inserite le seguenti: <<di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada,>>;

b) al comma 3 dopo le parole <<i maestri di sci,>> sono inserite le seguenti: <<i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada,>>;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984, fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.>>;

d) il comma 8 è abrogato.