﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 luglio 2019

      , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 107</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifiche alla legge regionale 18/2016)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole &lt;&lt;di cui all'articolo 17&gt;&gt; sono aggiunte le seguenti: &lt;&lt;; in tale caso l'espletamento delle procedure avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 le parole: &lt;&lt;, per un numero pari ai posti messi a concorso,&gt;&gt; sono soppresse; le parole &lt;&lt;due anni&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;tre anni; il bando di concorso può prevedere un limite massimo di idonei&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: &lt;&lt;(Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto e dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico)&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>al comma 3 dell'articolo 17 le parole &lt;&lt;Nell'ambito dell'Ufficio unico&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;Nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>il comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;4. </span>Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità deve permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui è stato assunto o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilità, fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza famigliare.&gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 le parole &lt;&lt;del concorso unico&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;del concorso espletato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b),&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 26, è inserita la seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;e bis) </span>i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora, nell'ambito delle procedure di assunzione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), il bando di concorso preveda una pluralità di assunzioni presso amministrazioni diverse;&gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>al primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 le parole &lt;&lt;di tre anni&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;di due anni&gt;&gt;; al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27 le parole &lt;&lt;Entro la scadenza dei tre anni&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;Entro la scadenza dei due anni e decorso almeno un anno di comando,&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>l'articolo 32 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;Art. 32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono istituite, presso la Regione, due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto sono costituite, ciascuna, da tre componenti e nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono così designati per ciascuna Delegazione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>una unità, con funzioni di Presidente, dalla Giunta regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>una unità dal CAL;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>una unità dall'ANCI, sentita I'UNCEM.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I componenti delle Delegazioni restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in ogni caso i componenti medesimi cessano il trentesimo giorno successivo alla fine del mandato del Presidente della Regione che ha nominato le Delegazioni. I Presidenti delle Delegazioni nominano, tra gli altri componenti, un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti delle Delegazioni non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi ovvero siano soggetti cui si applichino i contratti collettivi di Comparto rispettivamente negoziati dalle Delegazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le Delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36, nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM; la stipula del contratto collettivo di Comparto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'Ufficio unico fornisce alle Delegazioni il proprio supporto al fine di consentire alle stesse il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite. È inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'Ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla Giunta regionale sentiti CAL, ANCI e UNCEM; del tavolo tecnico fa parte anche un dipendente individuato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le Delegazioni svolgono le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e rispondono unicamente alla Giunta regionale; possono chiedere, altresì, per il tramite del proprio Presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività.&gt;&gt;;</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 42, è sostituito dal seguente: &lt;&lt;Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico.&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>al comma 21 dell'articolo 56 dopo le parole &lt;&lt;Comparto Unico,&gt;&gt; sono aggiunte le parole&lt;&lt;la Regione,&gt;&gt; e le parole: &lt;&lt;31 dicembre 2018&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti &lt;&lt;31 dicembre 2019&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2016, come modificato dal comma 1, lettera h), si applica ai comandi disposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>In attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto ivi previste sono nominate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua ad operare la Delegazione trattante pubblica di Comparto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Continua altresì ad operare, salve diverse determinazioni, il tavolo tecnico permanente già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 58.500 euro suddivisa in ragione di 8.500 euro per l'anno 2019 e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p><strong>Correzioni effettuate d'ufficio:</strong><br><span style=""></span>Al comma 2 le parole "comma 1, lettera g)" devono leggersi correttamente "comma 1, lettera h)".<br></p></body></html>