Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Capo IX
 Disposizioni in materia di vigilanza del comparto cooperativo, sistema universitario regionale, lavoro, politiche giovanili e ricerca
Art. 88
1.
Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa regionale in materia di concessione di incentivi regionali, con la previsione in via generale di divieti di contribuzione e vincoli per i soggetti beneficiari in relazione alla tutela dei livelli occupazionali sul territorio regionale, dopo il comma 3, dell'articolo 77, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.
3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3 bis e 3 ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.
3 quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.>>.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 281 dell' 1 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 53 dd. 30 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 77, comma 3 quinquies della L.R. 18/2005, come introdotto dal presente articolo.
Art. 90
 (Contributo al Comune di Pordenone per adesione a Eurodesk)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2 quater, della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) il contributo a titolo di cofinanziamento al Comune di Pordenone che, in riferimento alla medesima legge regionale, ha presentato la domanda ai sensi dell'avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani e non è stato ammesso al cofinanziamento per carenza di documentazione.
2. Il Comune di Pordenone presenta la domanda di cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità stabilite dall'articolo 6 dell'avviso di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia provvede all'assegnazione delle risorse al Comune di Pordenone.
4. Per tutto quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'avviso di cui al comma 1.
5. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 91
2.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), è abrogato.

Note:
1 Nell'avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R dd. 17/7/2019, S.O. n. 21, è segnalato che il testo dell'articolo 91 della L.R. 9/2019 trasmesso dalla Presidenza del Consiglio regionale, contiene errori materiali. Il testo corretto dell'art. 91 è nuovamente pubblicato.
2 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera pp), L. R. 22/2021
Art. 93
 (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart - Health" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e successive modifiche)
Art. 94
 (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e" strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health - Bando 2017" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 e successive modifiche)