Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Capo VIII
 Disposizioni in materia di sanità e servizi sociali
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 28, 31 e 34, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 75
Art. 76
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), si intende che la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale esclusi dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale quale soggetto aggregatore, continua a essere assicurata, in qualità di Centrale di committenza, dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute succeduta all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
Art. 77
2. Alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10/2011, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 81
 (Contributi in materia di amministratore di sostegno)
1. Per l'anno 2019 sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), tutte le domande pervenute entro il mese di marzo.