Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Capo V
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 47
4. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 52
 (Contributo al Comune di Visco)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un contributo per la realizzazione di un concorso di idee per individuare le migliori soluzioni architettoniche e paesaggistiche, volte a tutelare la memoria e a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex Campo di concentramento di Visco.
2. Per la finalità prevista dal comma 1 il Comune di Visco presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo quadro di spesa. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 56
 (Conferma di contributo al Comune di Porcia per manutenzione recinzione Villa Correr-Dolfin)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Porcia, la quota di contributo corrispondente alle economie contributive conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 4338/CULT del 10 novembre 2009, per l'intervento di ripristino muratura di recinzione Villa Correr-Dolfin affinché il Comune possa utilizzare le economie stesse per lavori affini a quelli oggetto del contributo concesso con il citato decreto, ancorché tali lavori affini non siano stati realizzati entro il termine di rendicontazione del suddetto contributo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Porcia presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa, corredata del progetto approvato dei lavori affini che intende realizzare e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione della spesa.
Art. 58
 (Conferma di contributo al Comune di Duino Aurisina per impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina in ambito infrastrutturale sportivo, sopravvenute all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata a confermare al Comune medesimo i contributi oggetto dei decreti n. 6022/CULT del 15 dicembre 2017 e n. 1456/CULT del 26 aprile 2018, a favore di due interventi inerenti l'impiantistica sportiva, comprensivi delle opere infrastrutturali eventualmente necessarie all'accesso alle strutture.
3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare i contributi di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.
4. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2019, i contributi di cui al decreto n. 1456/CULT del 26 aprile 2018 non ancora pagati.
4 bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 7, L. R. 16/2019
Art. 61
 (Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva)
1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola attuate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), possono essere realizzate dal Comitato regionale del CONI anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2018.