Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Capo IV
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, finanza locale, immigrazione e volontariato
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, cc. 72 e 73 della L.R. 29/2018.
Art. 36
1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
f)
dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.>>;

Art. 38
 (Contributo per lo sviluppo dell'utilizzo della lingua slovena)
1. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori nei periodi estivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2019. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.
Art. 40
 (Contributi straordinari a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 41
2. Alle finalità di cui al alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 43
 (Assegnazione al Comune di Zoppola)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 200.000 euro per l'anno 2019 mediante prelevamento dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 41.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 101.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 57.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 46, L. R. 13/2019
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera f), L. R. 9/2023