<<1 bis.
Si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei di cui al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula, ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 7/2000
, di accordi con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su carta.
1 ter. L'Amministrazione regionale č autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti ai quali č affidata l'attivitā di restauro di cui al comma 1 bis locali, attrezzature e materiale specifico.
1 quater. Al fine di garantire la sicurezza nel corso dell'espletamento delle attivitā di restauro di cui al comma 1 bis, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di tenuta del libro fondiario sono espressamente previste le prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti ai quali č affidata l'attivitā di restauro nello svolgimento della stessa.>>.