Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Art. 99
1. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:
4. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali dovuti al personale di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge. I compensi professionali di cui al presente comma sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale nell'anno 2013, come stabilito ai fini di contenimento della spesa, dall'articolo 9, comma 6, primo periodo del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 114/2014.
5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 13, L. R. 12/2025
2 Comma 2 interpretato da art. 11, comma 14, L. R. 12/2025 . La parola: <<incentivo>> si intende riferita agli importi da ripartirsi, secondo la decorrenza ivi prevista, ai sensi dell'art. 20, c. 3 ter, L.R. 30/1968.