Art. 68
(Rinuncia al credito in materia di politiche abitative)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito derivanti dalla concessione di agevolazioni in materia di politiche abitative, sorti per violazione degli obblighi di mantenimento della residenza e di non alienazione dell'alloggio da parte dei beneficiari, a seguito di gravi e comprovati motivi che possano aver comportato grave pregiudizio non altrimenti evitabile alla preservazione dell'incolumitā personale.
2. Non rileva ai fini dell'accesso ai benefici in materia di politiche abitative l'essere stato beneficiario di agevolazioni revocate per le motivazioni di cui al comma 1.