Al
comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport), la parola <<
medesimi
>> č soppressa e alla fine č aggiunto il seguente periodo: <<
Ai fini dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilitą viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11.
>>.