Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Art. 61
 (Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attivitą sportiva)
1. Le iniziative di promozione dell'attivitą sportiva nella scuola attuate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), possono essere realizzate dal Comitato regionale del CONI anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie gią concesse nel 2018.