Al
comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12
(Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attivitą venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivitą produttive, cooperazione, turismo, lavoro, iodiversitą, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole <<
cinque anni
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
due anni
>>.