Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Art. 6
1.
Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attivitą venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivitą produttive, cooperazione, turismo, lavoro, iodiversitą, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole <<cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni>>.