<<2 bis. Il PGPL specifica le modalitā con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della
legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietā), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.>>;