1.
All'
articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<
con popolazione fino a 60.000 abitanti
>> sono soppresse;
b)
al comma 3 le parole <<
nelle Unioni territoriali intercomunali con popolazione superiore a 60.000 abitanti
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
nei Comuni previsti all'
articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014
>>;
c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti.>>;
<<1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune più popoloso, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 25.>>.