L'articolo 16, commi 1, 2 e 3, l'articolo 19, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 37, comma 4, lettere b) e i), della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21
(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono abrogati.