Art. 21
(Conferma di contributi al Consorzio di sviluppo economico del Friuli)
1.
L'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare a favore del Consorzio di sviluppo economico del Friuli i contributi concessi ai sensi dell'
articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), con il decreto del direttore del Servizio marketing territoriale e promozione internazionale n. 2443 del 30 novembre 2010 e con il decreto del direttore del Servizio Politiche Economiche e Marketing Territoriale n. 1778 del 23 settembre 2010, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, destinati al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona.
2.
Il finanziamento di cui al comma 1 č confermato a seguito della presentazione della domanda da parte del Consorzio di sviluppo economico del Friuli alla Direzione centrale competente in materia di attivitā produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
3.
Con il decreto di conferma del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalitā di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 14/2002
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