Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Art. 114
1. In relazione alle modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), apportate, con decorrenza 19 aprile 2019, dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), del medesimo decreto legge, nonché tenuto conto del rinvio dinamico operato dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, le disposizioni del nuovo regolamento da emanarsi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10 della legge regionale 44/2017, in conseguenza delle suddette modifiche, hanno efficacia dal 19 aprile 2019 e si applicano agli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa dopo detta data.