Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Art. 110
 (Disposizioni in materia di previdenza del personale regionale)
2. Nei confronti del personale avente titolo al trattamento di fine servizio inquadrato, a qualunque titolo, nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge non operano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981 limitatamente all'istituto dell'integrazione previsto dall'articolo 143 della medesima legge regionale. Il medesimo personale ha titolo all'indennitā premio di servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale del personale degli Enti locali), erogata dall'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.