Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Art. 106
1. Alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 13 dell'articolo 1 quinquies sono aggiunti i seguenti:
<<13 bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter e articolo 1 sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.
13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.>>.