Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Art. 103
 (Riconoscimento anzianità giuridica)
1. Con riferimento al personale inquadrato ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici) e del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità maturata presso la Regione precedentemente all'inquadramento in ruolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, è interamente valutata ai fini giuridici.
2. In relazione al comma 1, a fronte del riconoscimento dell'anzianità giuridica anche ai fini previdenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), nei confronti del personale ivi indicato:
a) l'erogazione dell'integrazione di cui all'articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), comporta il pagamento della contribuzione corrente a carico del personale, di cui all'articolo 148 della medesima legge regionale, nonché il recupero dei contributi pregressi;
b) si applicano gli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e il Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita emanato con decreto del Presidente della Regione 11 giugno 2009, n. 152/Pres.; il personale che abbia fruito dell'anticipo del trattamento di fine rapporto ha titolo all'erogazione del solo secondo anticipo del trattamento di fine servizio;
(1)
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 85.000 euro suddivisa in ragione di 17.000 euro per l'anno 2019 e di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 85.000 euro, all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 - 2021.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1, con riferimento alle ritenute previdenziali è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. In relazione al disposto di cui al comma 1 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Note:
1 Nel B.U.R. n. 30 dd. 24/07/2019, è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 103, c. 2, L.R. 9/2019, il riferimento al c. 2 del medesimo articolo va correttamente inteso come riferito al c. 1.