Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Art. 102
2. Sino all'adozione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996, come inserito dal comma 1, lettera a), i gruppi di lavoro sono costituiti con decreto del Direttore generale che individua il relativo personale anche a prescindere dal consenso del medesimo e di quello delle direzioni di appartenenza.
3. Il comma 1, lettera e), ha efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. , recante le disposizioni volte a equiparare, a livello organizzativo, l'Avvocatura della Regione a direzione centrale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.