Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Art. 101
2. Le disposizioni di cui all'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, lettera b), si applicano ai giudizi definiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in via transitoria, anche alle domande presentate ma non ancora liquidate a tale data.
3. Per le finalità di cui all'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981 come modificato dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.