Legge regionale 08 luglio 2019, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
Capo I
 Disposizioni in materia di agricoltura, foreste, pesca, caccia, raccolta dei funghi epigei e prati stabili
Art. 3
 (Azione pilota per la conservazione della specie Chamelea gallina)
1. La Regione, riconoscendo l'importanza ambientale e socio-economica della conservazione delle popolazioni ittiche marine, realizza azioni sperimentali urgenti di consolidamento e riattivazione delle popolazioni naturali della specie autoctona Chamelea gallina nel compartimento marittimo di Monfalcone, al fine di scongiurare l'irreversibile esaurimento delle risorse biologiche esistenti, già fortemente compromesse anche dagli eventi meteo marini avversi verificatisi dal 26 al 30 ottobre 2018.
3. Per la realizzazione delle attività operative funzionali agli obiettivi di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale si avvale del Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone (CO.GE.MO.) in quanto unico soggetto cui è affidata, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 7 febbraio 2006 (Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto), la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi con l'obiettivo primario di assicurarne l'incremento attraverso iniziative per la salvaguardia della risorsa anche attraverso semine e popolamenti. Al Consorzio viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate strettamente connesse con la realizzazione dell'azione pilota, secondo criteri e modalità stabiliti con convenzione stipulata fra il legale rappresentante del Consorzio e il Direttore del Servizio competente.
4. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) svolge la supervisione tecnico - scientifica dell'azione pilota al fine di assicurare la sostenibilità ambientale. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) svolge la supervisione tecnico - scientifica finalizzata a verificare la ricaduta dell'azione pilota sul miglioramento qualitativo delle produzioni. ARPA ed ERSA relazionano alla Giunta regionale sugli esiti dell'attività svolta anche sulla base dei dati di cui al comma 2, lettera d).
6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede per 134.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 21.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 145.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
Art. 4
 (Interventi urgenti di contenimento delle popolazioni di cimice marmorata asiatica)
1. Al fine di contenere le popolazioni di cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle organizzazioni di produttori regionali riconosciute per i prodotti mele e pere, identificati rispettivamente con i codici NC 080810 e NC 080830, per la realizzazione di attività coordinate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finalizzate a limitare i danni arrecati dalla specie medesima al settore agricolo.
3. Alla domanda è allegato il programma delle attività redatto secondo i criteri minimi definiti con provvedimento dell'ERSA e il quadro economico delle spese sostenute e da sostenere.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 27.000 euro, suddivisa in ragione di 7.000 euro per l'annualità 2019 e 20.000 euro per l'annualità 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 5
 (Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del Carso)
1. Al fine di valorizzare le produzioni di carne e insaccati tipiche, comprese quelle del Carso triestino e goriziano, l'ERSA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di promozione delle conoscenze a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è autorizzata a svolgere attività di aggiornamento tecnico a favore delle aziende agricole che, per consolidata tradizione, attuano sistemi di filiera corta attraverso l'allevamento degli animali, la trasformazione della materia prima e la vendita diretta del prodotto.
Art. 6
1.
Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, iodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole <<cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni>>.

Art. 7
3. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 87 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) e Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, commi da 3 bis a 3 quinquies, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 8
1.
Il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è abrogato.

Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 14
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1 bis e 1.1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.
7 ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7 bis non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 4, comma 1.>>.

Capo II
 Disposizioni in materia ambientale
Art. 17
1. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
Capo III
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 19
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), è abrogato.

Note:
1 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
2 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
Art. 20
 (Contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale)
1. Per l'annualità 2019 in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell' articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), i Consorzi di sviluppo economico locale possono presentare domanda di contributo entro il 15 settembre 2019.
Art. 21
 (Conferma di contributi al Consorzio di sviluppo economico del Friuli)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Consorzio di sviluppo economico del Friuli i contributi concessi ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), con il decreto del direttore del Servizio marketing territoriale e promozione internazionale n. 2443 del 30 novembre 2010 e con il decreto del direttore del Servizio Politiche Economiche e Marketing Territoriale n. 1778 del 23 settembre 2010, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, destinati al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona.
Art. 24
1.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 21 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Fermo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.>>.

Art. 26
 (Contributi a PromoTurismoFVG per il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione")
1. Nell'ambito della politica di programmazione regionale per la promozione e lo sviluppo turistico, PromoTurismoFVG adotta, con cadenza triennale, il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione" e ne cura la realizzazione e l'aggiornamento annuale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo pluriennale su domanda dello stesso presentata al Servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa dei contenuti del Progetto di sviluppo e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2020 e 2021 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 26, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), con il decreto n. 244/PROTUR del 31 gennaio 2019 del Direttore del servizio turismo della Direzione centrale attività produttive per la redazione e realizzazione del <<Progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione">> di cui al comma 1.
6. Il finanziamento di cui al comma 5 è confermato a seguito della presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui al comma 2.
Art. 27
 (Abrogazioni)
1.
L'articolo 16, commi 1, 2 e 3, l'articolo 19, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 37, comma 4, lettere b) e i), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono abrogati.

Capo IV
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, finanza locale, immigrazione e volontariato
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, cc. 72 e 73 della L.R. 29/2018.
Art. 36
1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
f)
dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.>>;

Art. 38
 (Contributo per lo sviluppo dell'utilizzo della lingua slovena)
1. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori nei periodi estivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2019. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.
Art. 40
 (Contributi straordinari a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 41
2. Alle finalità di cui al alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 43
 (Assegnazione al Comune di Zoppola)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 200.000 euro per l'anno 2019 mediante prelevamento dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 41.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 101.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 57.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 46, L. R. 13/2019
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera f), L. R. 9/2023
Capo V
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 47
4. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 52
 (Contributo al Comune di Visco)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un contributo per la realizzazione di un concorso di idee per individuare le migliori soluzioni architettoniche e paesaggistiche, volte a tutelare la memoria e a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex Campo di concentramento di Visco.
2. Per la finalità prevista dal comma 1 il Comune di Visco presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo quadro di spesa. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 56
 (Conferma di contributo al Comune di Porcia per manutenzione recinzione Villa Correr-Dolfin)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Porcia, la quota di contributo corrispondente alle economie contributive conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 4338/CULT del 10 novembre 2009, per l'intervento di ripristino muratura di recinzione Villa Correr-Dolfin affinché il Comune possa utilizzare le economie stesse per lavori affini a quelli oggetto del contributo concesso con il citato decreto, ancorché tali lavori affini non siano stati realizzati entro il termine di rendicontazione del suddetto contributo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Porcia presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa, corredata del progetto approvato dei lavori affini che intende realizzare e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione della spesa.
Art. 58
 (Conferma di contributo al Comune di Duino Aurisina per impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina in ambito infrastrutturale sportivo, sopravvenute all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata a confermare al Comune medesimo i contributi oggetto dei decreti n. 6022/CULT del 15 dicembre 2017 e n. 1456/CULT del 26 aprile 2018, a favore di due interventi inerenti l'impiantistica sportiva, comprensivi delle opere infrastrutturali eventualmente necessarie all'accesso alle strutture.
3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare i contributi di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.
4. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2019, i contributi di cui al decreto n. 1456/CULT del 26 aprile 2018 non ancora pagati.
4 bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 7, L. R. 16/2019
Art. 61
 (Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva)
1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola attuate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), possono essere realizzate dal Comitato regionale del CONI anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2018.
Capo VI
 Disposizioni in materia di demanio e finanze
Art. 64
 (Rendicontazione dei patti territoriali 2017 tra Regione e Unioni territoriali intercomunali)
1. Il termine di rendicontazione finale degli interventi dei patti territoriali stipulati, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), anche integrati dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), e dall'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali relativamente alle risorse regionali dell'anno 2017 è fissato al 31 dicembre 2021, laddove non sia diversamente previsto nel patto territoriale o nel decreto di concessione o nella legge.
Capo VII
 Disposizioni in materia di edilizia, di lavori pubblici, politiche abitative, paesaggio e ricostruzione
Art. 66
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 112, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 3, L.R. 19/2009.
2 Comma 4 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 38, L.R. 19/2009.
Art. 69
2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 1/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 70
1.
L'articolo 56 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:
<<Art. 56
 (Commissione regionale per il paesaggio)
1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.
3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.
4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione resta in carica cinque anni.
7. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.>>.

Art. 72
2.
Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2016 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Per le finalità di cui al comma 7 è istituito il Comitato per l'istituzione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito Comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
7 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura.
7 quinquies. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
7 sexies. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.>>.

Capo VIII
 Disposizioni in materia di sanità e servizi sociali
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 28, 31 e 34, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 75
Art. 76
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), si intende che la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale esclusi dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale quale soggetto aggregatore, continua a essere assicurata, in qualità di Centrale di committenza, dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute succeduta all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
Art. 77
2. Alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10/2011, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 81
 (Contributi in materia di amministratore di sostegno)
1. Per l'anno 2019 sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), tutte le domande pervenute entro il mese di marzo.
Capo IX
 Disposizioni in materia di vigilanza del comparto cooperativo, sistema universitario regionale, lavoro, politiche giovanili e ricerca
Art. 88
1.
Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa regionale in materia di concessione di incentivi regionali, con la previsione in via generale di divieti di contribuzione e vincoli per i soggetti beneficiari in relazione alla tutela dei livelli occupazionali sul territorio regionale, dopo il comma 3, dell'articolo 77, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.
3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3 bis e 3 ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.
3 quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.>>.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 281 dell' 1 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 53 dd. 30 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 77, comma 3 quinquies della L.R. 18/2005, come introdotto dal presente articolo.
Art. 90
 (Contributo al Comune di Pordenone per adesione a Eurodesk)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2 quater, della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) il contributo a titolo di cofinanziamento al Comune di Pordenone che, in riferimento alla medesima legge regionale, ha presentato la domanda ai sensi dell'avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani e non è stato ammesso al cofinanziamento per carenza di documentazione.
2. Il Comune di Pordenone presenta la domanda di cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità stabilite dall'articolo 6 dell'avviso di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia provvede all'assegnazione delle risorse al Comune di Pordenone.
4. Per tutto quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'avviso di cui al comma 1.
5. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 91
2.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), è abrogato.

Note:
1 Nell'avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R dd. 17/7/2019, S.O. n. 21, è segnalato che il testo dell'articolo 91 della L.R. 9/2019 trasmesso dalla Presidenza del Consiglio regionale, contiene errori materiali. Il testo corretto dell'art. 91 è nuovamente pubblicato.
2 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera pp), L. R. 22/2021
Art. 93
 (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart - Health" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e successive modifiche)
Art. 94
 (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e" strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health - Bando 2017" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 e successive modifiche)
Capo XI
 Disposizioni in materia di tenuta del libro fondiario
Art. 97
2. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 15/2010, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Capo XIII
 Disposizioni in materia di funzione pubblica e organizzazione della Regione
Art. 99
1. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:
2. Le modifiche e integrazioni al regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come modificato dal comma 1, si applicano alla liquidazione e corresponsione dei compensi professionali e dell'incentivo al personale in servizio presso la struttura direzionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 30/1968 alla data dell'1 gennaio 2019, per i quali il relativo diritto è maturato a decorrere da tale data.
4. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali dovuti al personale di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge. I compensi professionali di cui al presente comma sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale nell'anno 2013, come stabilito ai fini di contenimento della spesa, dall'articolo 9, comma 6, primo periodo del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 114/2014.
5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 101
2. Le disposizioni di cui all'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, lettera b), si applicano ai giudizi definiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in via transitoria, anche alle domande presentate ma non ancora liquidate a tale data.
3. Per le finalità di cui all'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981 come modificato dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 102
2. Sino all'adozione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996, come inserito dal comma 1, lettera a), i gruppi di lavoro sono costituiti con decreto del Direttore generale che individua il relativo personale anche a prescindere dal consenso del medesimo e di quello delle direzioni di appartenenza.
3. Il comma 1, lettera e), ha efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. , recante le disposizioni volte a equiparare, a livello organizzativo, l'Avvocatura della Regione a direzione centrale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 103
 (Riconoscimento anzianità giuridica)
1. Con riferimento al personale inquadrato ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici) e del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità maturata presso la Regione precedentemente all'inquadramento in ruolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, è interamente valutata ai fini giuridici.
2. In relazione al comma 1, a fronte del riconoscimento dell'anzianità giuridica anche ai fini previdenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), nei confronti del personale ivi indicato:
a) l'erogazione dell'integrazione di cui all'articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), comporta il pagamento della contribuzione corrente a carico del personale, di cui all'articolo 148 della medesima legge regionale, nonché il recupero dei contributi pregressi;
b) si applicano gli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e il Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita emanato con decreto del Presidente della Regione 11 giugno 2009, n. 152/Pres.; il personale che abbia fruito dell'anticipo del trattamento di fine rapporto ha titolo all'erogazione del solo secondo anticipo del trattamento di fine servizio;
(1)
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 85.000 euro suddivisa in ragione di 17.000 euro per l'anno 2019 e di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 85.000 euro, all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 - 2021.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1, con riferimento alle ritenute previdenziali è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. In relazione al disposto di cui al comma 1 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Note:
1 Nel B.U.R. n. 30 dd. 24/07/2019, è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 103, c. 2, L.R. 9/2019, il riferimento al c. 2 del medesimo articolo va correttamente inteso come riferito al c. 1.
Art. 104
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziari 2014), è inserito il seguente:
<<9 bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove non si dia luogo alla surroga del consigliere regionale sospeso, la sospensione, essendo considerata un impedimento temporaneo, non incide sull'organico, sul budget, sul contributo di funzionamento e sul personale assegnato al gruppo consiliare o alle dipendenze delle segreterie dei presidenti delle commissioni permanenti.>>.

Art. 105

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 19 bis e 20, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 106
1. Alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 13 dell'articolo 1 quinquies sono aggiunti i seguenti:
<<13 bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter e articolo 1 sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.
13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.>>.

Art. 107
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
i)
l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32
 (Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto)
1. Sono istituite, presso la Regione, due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.
3. I componenti delle Delegazioni restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in ogni caso i componenti medesimi cessano il trentesimo giorno successivo alla fine del mandato del Presidente della Regione che ha nominato le Delegazioni. I Presidenti delle Delegazioni nominano, tra gli altri componenti, un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti delle Delegazioni non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi ovvero siano soggetti cui si applichino i contratti collettivi di Comparto rispettivamente negoziati dalle Delegazioni.
5. Le Delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36, nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM; la stipula del contratto collettivo di Comparto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM.
6. L'Ufficio unico fornisce alle Delegazioni il proprio supporto al fine di consentire alle stesse il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite. È inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'Ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla Giunta regionale sentiti CAL, ANCI e UNCEM; del tavolo tecnico fa parte anche un dipendente individuato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le Delegazioni svolgono le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e rispondono unicamente alla Giunta regionale; possono chiedere, altresì, per il tramite del proprio Presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività.>>;

2. La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2016, come modificato dal comma 1, lettera h), si applica ai comandi disposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto ivi previste sono nominate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua ad operare la Delegazione trattante pubblica di Comparto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Continua altresì ad operare, salve diverse determinazioni, il tavolo tecnico permanente già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 58.500 euro suddivisa in ragione di 8.500 euro per l'anno 2019 e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2 le parole "comma 1, lettera g)" devono leggersi correttamente "comma 1, lettera h)".
Art. 108
1.
Il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:
<<22. L'indennità di cui all'articolo 110, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e all'articolo 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale emanato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. L'indennità di cui al primo periodo è corrisposta altresì, rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, nonché al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento.>>.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 3 dicembre 2020, depositata il 21 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 52 dd. 23 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 108 della presente legge.
Art. 110
 (Disposizioni in materia di previdenza del personale regionale)
2. Nei confronti del personale avente titolo al trattamento di fine servizio inquadrato, a qualunque titolo, nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge non operano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981 limitatamente all'istituto dell'integrazione previsto dall'articolo 143 della medesima legge regionale. Il medesimo personale ha titolo all'indennità premio di servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale del personale degli Enti locali), erogata dall'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.
Art. 111
1. I Direttori generali dell'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura) e dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'articolo 30 sexies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Per le funzioni di cui al comma 1 i Direttori generali, in quanto datori di lavoro, possono avvalersi delle strutture tecniche operanti presso l'Amministrazione regionale.
Note:
1 Con riferimento al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
Art. 112
 (Trattamento economico del personale trasferito per mobilità dalle Province)
1. In relazione al processo di superamento delle Province e del conseguente trasferimento di funzioni alla Regione e in un'ottica di coerenza di sistema, il trattamento economico di cui all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), si applica anche nei confronti del personale trasferito dalle Province alla Regione, successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, mediante mobilità volontaria di Comparto; il trattamento compete a decorrere dalla data del trasferimento alla Regione.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata dei bilancio per gli anni 2019-2021.
5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 113

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 15/2020
Art. 114
1. In relazione alle modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), apportate, con decorrenza 19 aprile 2019, dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), del medesimo decreto legge, nonché tenuto conto del rinvio dinamico operato dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, le disposizioni del nuovo regolamento da emanarsi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10 della legge regionale 44/2017, in conseguenza delle suddette modifiche, hanno efficacia dal 19 aprile 2019 e si applicano agli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa dopo detta data.
Capo XIV
 Disposizioni finali
Art. 115
 (Prospetto variazione di bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.