Art. 99
1.
All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il primo periodo del comma 2 sono inserite le seguenti parole: <<
In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate in primo grado o in una singola fase e in grado di appello o nelle fasi successive il compenso spettante è determinato in diminuzione negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva.>>;
b) al secondo periodo del comma 2 le parole <<in ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere liquidato, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali>> sono sostitute dalle seguenti: <<i compensi professionali di cui al comma 3 e al
primo periodo del comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 90/2014, come convertito nella
legge 114/2014, sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo>>;
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2.1 Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità con i quali corrispondere, sulla base di tutti i compensi complessivamente maturati nell'anno dagli avvocati, i compensi ad essi spettanti e quelli spettanti, per i soli cinque anni successivi alla data di cessazione, agli avvocati che cessano dal servizio presso la struttura direzionale a qualunque titolo. In tale ultimo caso, ai fini dell'erogazione del compenso professionale per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2 si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante su base annua nell'anno di cessazione.>>;
d)
dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
<<3 ter. È rinviata alla contrattazione collettiva la disciplina dell'erogazione degli importi corrispondenti alle spese generali incassate, da ripartirsi annualmente tra il personale amministrativo in servizio presso la struttura direzionale, in caso di recupero delle spese legali a carico della controparte.>>.
3. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali a seguito della riscossione delle spese legali a carico delle controparti dovuti al personale di cui all'
articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali dovuti al personale di cui all'
articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge. I compensi professionali di cui al presente comma sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale nell'anno 2013, come stabilito ai fini di contenimento della spesa, dall'
articolo 9, comma 6, primo periodo del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'
articolo 1, comma 1, della legge 114/2014.
5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.